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Corrispettivi Giornalieri 2019, calcolo volume affari: come si effettua?

lentepubblica.it • 9 Maggio 2019

corrispettivi-giornalieri-2019-calcolo-volume-affariCorrispettivi Giornalieri 2019, il calcolo volume affari viene spiegato dalla risoluzione n. 47/E dell’Agenzia delle Entrate. Scopriamone di più.


Da più parti sono giunte richieste di chiarimento sui Corrispettivi Giornalieri 2019 e il calcolo volume affari, in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

E in particolare, alle modalità di determinazione del “volume d’affari superiore a 400.000 euro”. Il cui superamento determina la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019.

I dubbi si riferiscono, in particolare, alle ipotesi in cui siano svolte più attività. Di cui solo alcune riconducibili tra quelle di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). Nonché all’ipotesi in cui l’attività sia iniziata nel 2019.

Corrispettivi Giornalieri 2019 calcolo volume affari

L’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, prevede che:

«A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.»

Il nuovo obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020:

  • è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui;
  • sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, primo comma, del decreto IVA (la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria);
  • sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Per “volume d’affari” non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale:

«Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. […]».

Ulteriori chiarimenti

Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).

Dal riferimento contenuto nell’articolo 20 del decreto IVA al computo su base annuale discende, peraltro, che:

  • per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018;
  • le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.

In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.

In allegato il testo completo della risoluzione.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate
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